Art. 6
Disposizioni speciali relative ad alcuni TAC
In vigore dal 18 gen 2011
Disposizioni speciali relative ad alcuni TAC
1. Il livello di alcuni TAC di cui all'allegato IA, identificati da una nota che fa riferimento al presente articolo, è stabilito dallo Stato membro interessato, sulla base di dati da esso raccolti e valutati, in modo da:
a)
essere compatibile con i principi e le norme della politica comune della pesca, in particolare il principio dello sfruttamento sostenibile dello stock e
b)
consentire, il più verosimilmente possibile, di sfruttare lo stock nel rispetto del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi.
2. Entro il 28 febbraio 2011 lo Stato membro interessato informa la Commissione del livello adottato conformemente al paragrafo 1 e dei provvedimenti che intende prendere per conformarsi a tale disposizione. Sulla scorta di tali informazioni e qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione può decidere misure di emergenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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