Art. 5

TAC e loro ripartizione

In vigore dal 18 gen 2011
TAC e loro ripartizione 1.   I TAC per le navi UE operanti nelle acque dell'UE o in determinate acque non appartenenti all'UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I. 2.   Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell' e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 (29) e nelle relative disposizioni di applicazione. 3.   La Commissione fissa i TAC per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV spettanti all'Unione sulla base del TAC e dell'assegnazione all'Unione stabiliti dalla Groenlandia in conformità dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro e relativo protocollo. 4.   Alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2011, i TAC fissati nell'allegato I per gli stock di seguito indicati possono essere riveduti dalla Commissione in conformità della procedura prevista all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002: a) cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e della sottozona CIEM IV in conformità dell'allegato IID del presente regolamento; b) stock di busbana norvegese nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV e stock di spratto nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e della sottozona CIEM IV.
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