Art. 15

Autorizzazioni di pesca

In vigore dal 18 gen 2011
Autorizzazioni di pesca 1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III. 2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.
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