Art. 14

Trasmissione dei dati

In vigore dal 18 gen 2011
Trasmissione dei dati Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
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Trasmissione dei dati (Art. 14 Regolamento (UE) 2011/57) — Testo vigente | Portale Normativo