Art. 12

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

In vigore dal 18 gen 2011
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente: a) se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'UE che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'UE non è ancora esaurita.
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Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie (Art. 12 Regolamento (UE) 2011/57) — Testo vigente | Portale Normativo