Art. 13
Restrizioni all'uso di talune possibilità di pesca
In vigore dal 18 gen 2011
Restrizioni all'uso di talune possibilità di pesca
1. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato I per il brosmio, il merluzzo bianco, il rombo giallo, la rana pescatrice, l'eglefino, il merlano, il nasello, la molva azzurra, la molva, lo scampo, la passera di mare, il merluzzo giallo, il merluzzo carbonaro, le razze, la sogliola e lo spinarolo nella sottozona CIEM VII o nelle pertinenti divisioni sono limitate dal divieto di pescare o conservare a bordo le specie suddette nel periodo dal 1o maggio al 31 luglio 2011 nel Porcupine Bank. Nelle voci pertinenti dell'allegato I è inserito un riferimento al presente articolo.
2. Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
Punto
Latitudine
Longitudine
1
52° 27′ N
12° 19′ O
2
52° 40′ N
12° 30′ O
3
52° 47′ N
12° 39,600′ O
4
52° 47′ N
12° 56′ O
5
52° 13,5′ N
13° 53,830′ O
6
51° 22′ N
14° 24′ O
7
51° 22′ N
14° 03′ O
8
52° 10′ N
13° 25′ O
9
52° 32′ N
13° 07,500′ O
10
52° 43′ N
12° 55′ O
11
52° 43′ N
12° 43′ O
12
52° 38,800′ N
12° 37′ O
13
52° 27′ N
12° 23′ O
14
52° 27′ N
12° 19′ O
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il transito nel Porcupine bank detenendo a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito in conformità dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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