Art. 16

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

In vigore dal 18 gen 2011
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso 1.   Il numero di tonniere UE con lenze a canna e imbarcazioni UE con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell'allegato IV. 2.   Il numero di navi UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell'allegato IV. 3.   Il numero di navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell'allegato IV. 4.   Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell'allegato IV. 5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV. 6.   La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.
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Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso (Art. 16 Regolamento (UE) 2011/57) — Testo vigente | Portale Normativo