Art. 20

Divieti e limiti di cattura

In vigore dal 18 gen 2011
Divieti e limiti di cattura 1.   La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati. 2.   Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i TAC e i limiti delle catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.
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Divieti e limiti di cattura (Art. 20 Regolamento (UE) 2011/57) — Testo vigente | Portale Normativo