Art. 19

Squali

In vigore dal 18 gen 2011
Squali 1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus). 2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias. 3.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT. 4.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:57:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Squali (Art. 19 Regolamento (UE) 2011/57) — Testo vigente | Portale Normativo