Art. 21

Pesca sperimentale

In vigore dal 18 gen 2011
Pesca sperimentale 1.   Durante la campagna di pesca 2011 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, lo comunicano al segretariato della CCAMLR conformemente agli del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque entro il 24 luglio 2011. 2.   Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units – SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna. 3.   Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.
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Pesca sperimentale (Art. 21 Regolamento (UE) 2011/57) — Testo vigente | Portale Normativo