Art. 23
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona IOTC
In vigore dal 18 gen 2011
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona IOTC
1. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
2. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (navi INN) di un'ORGP non possono essere trasferite.
5. Al fine di tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i tetti massimi di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani suddetti.
Storico versioni
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