Art. 25

Pesca pelagica – Limitazione della capacità

In vigore dal 18 gen 2011
Pesca pelagica – Limitazione della capacità Gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPFO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2011 al livello totale di 78 610 stazza lorda nella zona suddetta, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.
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