Art. 26
Pesca pelagica – TAC
In vigore dal 18 gen 2011
Pesca pelagica – TAC
1. Solo gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPFO nel 2007, 2008 o 2009, come indicato nell', possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
2. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle loro navi dedite alla pesca di cui al presente articolo.
3. Ai fini del controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, entro il quindicesimo giorno del mese seguente gli Stati membri inviano alla Commissione, per essere trasmesse al segretariato provvisorio della SPFO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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