Art. 28
Pesca con reti da circuizione
In vigore dal 18 gen 2011
Pesca con reti da circuizione
1. La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
a)
dal 29 luglio al 28 settembre 2011 o dal 18 novembre 2011 al 18 gennaio 2012 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
—
le coste americane del Pacifico,
—
longitudine 150° O,
—
latitudine 40° N,
—
latitudine 40° S;
b)
dal 29 settembre al 29 ottobre 2011 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
—
longitudine 96° O,
—
longitudine 110° O,
—
latitudine 4° N,
—
latitudine 3° S.
2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1o aprile 2011, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3. Le navi munite di reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e quindi sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.
Storico versioni
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