Art. 27
Pesca di fondo
In vigore dal 18 gen 2011
Pesca di fondo
Gli Stati membri di cui all' limitano i livelli di sforzo e di cattura nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPFO alla media annua registrata nel periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2006, espressa dal numero di pescherecci e da altri parametri che rispecchino il livello delle catture, lo sforzo e la capacità di pesca, e unicamente alle parti della zona della convenzione SPFO in cui la pesca di fondo è stata esercitata nella precedente campagna di pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:57:oj#art-27