Art. 27

Pesca di fondo

In vigore dal 18 gen 2011
Pesca di fondo Gli Stati membri di cui all' limitano i livelli di sforzo e di cattura nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPFO alla media annua registrata nel periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2006, espressa dal numero di pescherecci e da altri parametri che rispecchino il livello delle catture, lo sforzo e la capacità di pesca, e unicamente alle parti della zona della convenzione SPFO in cui la pesca di fondo è stata esercitata nella precedente campagna di pesca.
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Pesca di fondo (Art. 27 Regolamento (UE) 2011/57) — Testo vigente | Portale Normativo