Art. 29
Misure per la protezione degli squali di acque profonde
In vigore dal 18 gen 2011
Misure per la protezione degli squali di acque profonde
È vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO:
—
razze (Rajidae),
—
spinarolo (Squalus acanthias),
—
sagrì liscio (Etmopterus bigelowi),
—
sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),
—
sagrì atlantico (Etmopterus princeps),
—
sagrì nano (Etmopterus pusillus),
—
gattuccio fantasma (Apristurus manis),
—
squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),
—
e squali di acque profonde del superordine Selachimorpha.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:57:oj#art-29