Art. 29

Misure per la protezione degli squali di acque profonde

In vigore dal 18 gen 2011
Misure per la protezione degli squali di acque profonde È vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO: — razze (Rajidae), — spinarolo (Squalus acanthias), — sagrì liscio (Etmopterus bigelowi), — sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus), — sagrì atlantico (Etmopterus princeps), — sagrì nano (Etmopterus pusillus), — gattuccio fantasma (Apristurus manis), — squalo di velluto (Scymnodon squamulosus), — e squali di acque profonde del superordine Selachimorpha.
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Misure per la protezione degli squali di acque profonde (Art. 29 Regolamento (UE) 2011/57) — Testo vigente | Portale Normativo