Art. 29 · Misure per la protezione degli squali di acque profonde

Art. 29

Misure per la protezione degli squali di acque profonde

In vigore dal 18 gen 2011
Misure per la protezione degli squali di acque profonde È vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO: — razze (Rajidae), — spinarolo (Squalus acanthias), — sagrì liscio (Etmopterus bigelowi), — sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus), — sagrì atlantico (Etmopterus princeps), — sagrì nano (Etmopterus pusillus), — gattuccio fantasma (Apristurus manis), — squalo di velluto (Scymnodon squamulosus), — e squali di acque profonde del superordine Selachimorpha.
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