Art. 31

Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

In vigore dal 18 gen 2011
Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) 1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) tra le ore 00.00 del 1o luglio 2011 e le ore 24.00 del 30 settembre 2011. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa: a) utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati; b) peschi su banchi avvalendosi di FAD. 2.   Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato. 3.   Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi: a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce, b) il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse da quelle legate alla taglia, oppure c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.
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Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) (Art. 31 Regolamento (UE) 2011/57) — Testo vigente | Portale Normativo