Art. 24
Squali
In vigore dal 18 gen 2011
Squali
1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.
2. Le specie di cui al paragrafo 1 vengono reimmesse in mare immediatamente e per quanto possibile indenni.
Storico versioni
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