Art. 24

Squali

In vigore dal 18 gen 2011
Squali 1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae. 2.   Le specie di cui al paragrafo 1 vengono reimmesse in mare immediatamente e per quanto possibile indenni.
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Squali (Art. 24 Regolamento (UE) 2011/57) — Testo vigente | Portale Normativo