Art. 3

Definizioni

In vigore dal 18 gen 2011
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione; b) «nave di paesi terzi», un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese; c) «acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato; d) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno; e) «contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, allo Stato membro o a un paese terzo; f) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato; g) «apertura di maglia», l'apertura di maglia determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 (18); h) «registro della flotta peschereccia dell'UE», il registro istituito dalla Commissione in conformità dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002; i) «giornale di pesca», il giornale di pesca di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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