Art. 3
Definizioni
In vigore dal 18 gen 2011
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
b)
«nave di paesi terzi», un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese;
c)
«acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
d)
«totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
e)
«contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, allo Stato membro o a un paese terzo;
f)
«acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
g)
«apertura di maglia», l'apertura di maglia determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 (18);
h)
«registro della flotta peschereccia dell'UE», il registro istituito dalla Commissione in conformità dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
i)
«giornale di pesca», il giornale di pesca di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:57:oj#art-3