Art. 1
Oggetto
In vigore dal 18 gen 2011
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le seguenti possibilità di pesca:
a)
per il 2011, i limiti di cattura per taluni stock ittici e gruppi di stock ittici;
b)
per il periodo dal 1o febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, determinati limiti di sforzo;
c)
per i periodi indicati negli e negli allegati IE e V, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR); e
d)
per i periodi indicati nell', le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC).
2. Il presente regolamento stabilisce altresì possibilità di pesca provvisorie per alcuni stock o gruppi di stock ittici soggetti a consultazioni bilaterali in materia di pesca con le Isole Færøer Le possibilità di pesca definitive sono stabilite dal Consiglio su proposta della Commissione.
3. Alcune possibilità di pesca di cui all'allegato I restano non assegnate e gli Stati membri non possono accedervi fino a quando non siano state stabilite possibilità di pesca definitive in conformità del paragrafo 2. Tali possibilità di pesca includono possibilità di pesca supplementari per lo sgombro derivanti dai contingenti non catturati nel 2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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