Art. 37

Specie vietate

In vigore dal 18 gen 2011
Specie vietate 1.   Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie: a) squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque UE; b) squadro (Squatina squatina) in tutte le acque UE; c) razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa, e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X; d) razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X; e e) pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII. 2.   Le specie di cui al paragrafo 1 vengono reimmesse in mare immediatamente e per quanto possibile indenni.
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Specie vietate (Art. 37 Regolamento (UE) 2011/57) — Testo vigente | Portale Normativo