Art. 36

Autorizzazioni di pesca

In vigore dal 18 gen 2011
Autorizzazioni di pesca 1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE è fissato nell'allegato VIII. 2.   È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali sono stati fissati TAC, tranne nel caso in cui le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.
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Autorizzazioni di pesca (Art. 36 Regolamento (UE) 2011/57) — Testo vigente | Portale Normativo