Art. 51
Procedure di modifica
In vigore dal 15 dic 2010
Procedure di modifica
Per quanto necessario, al fine di recepire nel diritto dell’Unione le modifiche alle vigenti disposizioni del regime che diventano obbligatorie per l’Unione, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell’ e alle condizioni di cui agli , le disposizioni del presente regolamento concernenti:
a)
la partecipazione delle parti contraenti alla pesca nella zona di regolamentazione di cui all’;
b)
la rimozione e l’eliminazione degli attrezzi fissi nonché il recupero degli attrezzi perduti di cui agli ;
c)
l’uso del VMS di cui all’;
d)
la cooperazione e la comunicazione delle informazioni al segretariato della NEAFC di cui all’;
e)
i requisiti relativi allo stivaggio separato e all’etichettatura delle risorse della pesca congelate di cui agli ;
f)
l’assegnazione degli ispettori NEAFC di cui all’;
g)
le misure intese a promuovere il rispetto del regime da parte dei pescherecci di parti non contraenti a norma del capo VI;
h)
l’elenco delle risorse regolamentate di cui all’allegato.
Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni
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