Art. 5

Restrizioni fondamentali

In vigore dal 14 dic 2010
Restrizioni fondamentali L’esenzione di cui all’ non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno i seguenti obiettivi: a) la limitazione della libertà delle parti di svolgere, indipendentemente o in cooperazione con terzi, attività di ricerca e sviluppo in un campo non connesso a quello cui si riferisce l’accordo ovvero, dopo il completamento dell’attività comune di ricerca e sviluppo o dell’attività di ricerca e sviluppo a pagamento, nel campo cui si riferisce l’accordo o in un campo connesso; b) la limitazione della produzione o delle vendite, ad eccezione: i) della fissazione di obiettivi di produzione, nel caso in cui lo sfruttamento comune dei risultati includa la fabbricazione comune dei prodotti contrattuali; ii) della fissazione di obiettivi di vendita, nel caso in cui lo sfruttamento comune dei risultati includa la distribuzione comune dei prodotti contrattuali o la concessione comune in licenza delle tecnologie contrattuali ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera m), punto i) o ii); iii) di prassi configuranti specializzazioni relative alle attività di sfruttamento; e iv) della restrizione della libertà delle parti di produrre, vendere, cedere o concedere in licenza prodotti, tecnologie o procedimenti che siano in concorrenza con i prodotti o le tecnologie contrattuali nel periodo durante il quale, secondo quanto è concordato dalle parti stesse, i risultati devono essere sfruttati in comune; c) la fissazione dei prezzi per la vendita dei prodotti contrattuali o per la concessione in licenza delle tecnologie contrattuali a terzi, ad eccezione della fissazione dei prezzi praticati nei confronti di clienti diretti o della fissazione di diritti di licenza praticati nei confronti di licenziatari diretti, nel caso in cui lo sfruttamento comune dei risultati includa la distribuzione comune dei prodotti contrattuali o la concessione comune in licenza delle tecnologie contrattuali ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera m), punti i) e ii); d) la limitazione del territorio in cui, o ai clienti ai quali, le parti possono passivamente vendere i prodotti contrattuali o concedere in licenza le tecnologie contrattuali, eccezion fatta per l’obbligo di concedere in licenza esclusiva i risultati ad un’altra parte; e) l’obbligo di non effettuare, o di limitare, le vendite attive di prodotti o tecnologie contrattuali in territori o a clienti che non siano stati assegnati esclusivamente a una delle parti nell’ambito della specializzazione relativa alle attività di sfruttamento; f) l’obbligo di non soddisfare la domanda di clienti situati nei territori reciproci delle parti, o di clienti altrimenti ripartiti tra le parti nell’ambito della specializzazione relativa alle attività di sfruttamento, i quali intendano commercializzare i prodotti contrattuali in altri territori del mercato interno; g) l’obbligo di limitare la facoltà degli utilizzatori o rivenditori di acquistare i prodotti contrattuali presso altri rivenditori nel mercato interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:1217:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo