Art. 5
Restrizioni fondamentali
In vigore dal 14 dic 2010
Restrizioni fondamentali
L’esenzione di cui all’ non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno i seguenti obiettivi:
a)
la limitazione della libertà delle parti di svolgere, indipendentemente o in cooperazione con terzi, attività di ricerca e sviluppo in un campo non connesso a quello cui si riferisce l’accordo ovvero, dopo il completamento dell’attività comune di ricerca e sviluppo o dell’attività di ricerca e sviluppo a pagamento, nel campo cui si riferisce l’accordo o in un campo connesso;
b)
la limitazione della produzione o delle vendite, ad eccezione:
i)
della fissazione di obiettivi di produzione, nel caso in cui lo sfruttamento comune dei risultati includa la fabbricazione comune dei prodotti contrattuali;
ii)
della fissazione di obiettivi di vendita, nel caso in cui lo sfruttamento comune dei risultati includa la distribuzione comune dei prodotti contrattuali o la concessione comune in licenza delle tecnologie contrattuali ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera m), punto i) o ii);
iii)
di prassi configuranti specializzazioni relative alle attività di sfruttamento; e
iv)
della restrizione della libertà delle parti di produrre, vendere, cedere o concedere in licenza prodotti, tecnologie o procedimenti che siano in concorrenza con i prodotti o le tecnologie contrattuali nel periodo durante il quale, secondo quanto è concordato dalle parti stesse, i risultati devono essere sfruttati in comune;
c)
la fissazione dei prezzi per la vendita dei prodotti contrattuali o per la concessione in licenza delle tecnologie contrattuali a terzi, ad eccezione della fissazione dei prezzi praticati nei confronti di clienti diretti o della fissazione di diritti di licenza praticati nei confronti di licenziatari diretti, nel caso in cui lo sfruttamento comune dei risultati includa la distribuzione comune dei prodotti contrattuali o la concessione comune in licenza delle tecnologie contrattuali ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera m), punti i) e ii);
d)
la limitazione del territorio in cui, o ai clienti ai quali, le parti possono passivamente vendere i prodotti contrattuali o concedere in licenza le tecnologie contrattuali, eccezion fatta per l’obbligo di concedere in licenza esclusiva i risultati ad un’altra parte;
e)
l’obbligo di non effettuare, o di limitare, le vendite attive di prodotti o tecnologie contrattuali in territori o a clienti che non siano stati assegnati esclusivamente a una delle parti nell’ambito della specializzazione relativa alle attività di sfruttamento;
f)
l’obbligo di non soddisfare la domanda di clienti situati nei territori reciproci delle parti, o di clienti altrimenti ripartiti tra le parti nell’ambito della specializzazione relativa alle attività di sfruttamento, i quali intendano commercializzare i prodotti contrattuali in altri territori del mercato interno;
g)
l’obbligo di limitare la facoltà degli utilizzatori o rivenditori di acquistare i prodotti contrattuali presso altri rivenditori nel mercato interno.
Storico versioni
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