Art. 2

Esenzione

In vigore dal 14 dic 2010
Esenzione 1.   L’articolo 101, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile agli accordi di ricerca e sviluppo conformemente al paragrafo 3 dello stesso articolo e alle condizioni stabilite dal presente regolamento. Tale esenzione si applica nella misura in cui gli accordi contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. 2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1, si applica agli accordi di ricerca e sviluppo contenenti disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà immateriale a favore di una o più parti o di enti costituiti dalle parti stesse per lo svolgimento di attività comuni di ricerca e sviluppo, di attività di ricerca e sviluppo a pagamento o di attività comuni di sfruttamento, purché tali disposizioni non costituiscano l’oggetto principale degli accordi, ma siano direttamente collegate e necessarie all’esecuzione degli stessi.
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