Art. 3
Condizioni d’esenzione
In vigore dal 14 dic 2010
Condizioni d’esenzione
1. L’esenzione di cui all’ si applica alle condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. L’accordo di ricerca e sviluppo deve stabilire che tutte le parti abbiano pieno accesso, per lo svolgimento di ulteriori attività di ricerca e sviluppo o di sfruttamento, ai risultati finali dell’attività comune di ricerca e sviluppo o dell’attività di ricerca e sviluppo a pagamento, compresi gli eventuali diritti di proprietà immateriale e know-how, non appena tali risultati siano disponibili. Qualora le parti limitino i propri diritti di sfruttamento a norma del presente regolamento, in particolare quando si specializzano ai fini dell’attività di sfruttamento, l’accesso ai risultati a scopi di sfruttamento può essere limitato in conformità. Gli istituti di ricerca, gli organismi accademici o le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo a titolo commerciale, astenendosi in linea di principio dallo sfruttamento dei risultati, possono inoltre obbligarsi ad utilizzare i risultati della ricerca e dello sviluppo soltanto per ulteriori ricerche. L’accordo di ricerca e sviluppo può prevedere la remunerazione reciproca delle parti per l’accesso ai risultati finalizzato ad ulteriori attività di ricerca o sfruttamento; tale remunerazione non deve tuttavia essere così elevata da impedire, di fatto, l’accesso.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, l’accordo di ricerca e sviluppo, qualora riguardi unicamente l’attività comune di ricerca e sviluppo o l’attività di ricerca e sviluppo a pagamento, deve stabilire che ognuna delle parti abbia accesso all’eventuale know-how preesistente delle altre parti, sempre che tale know-how sia indispensabile ai fini dello sfruttamento dei risultati. L’accordo di ricerca e sviluppo può prevedere la remunerazione reciproca delle parti per l’accesso al know-how preesistente; tale remunerazione non deve tuttavia essere così elevata da impedire, di fatto, l’accesso.
4. Lo sfruttamento comune può riguardare unicamente i risultati protetti da diritti di proprietà immateriale, o configuranti know-how, che siano indispensabili per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o l’applicazione delle tecnologie contrattuali.
5. Le imprese incaricate della fabbricazione di prodotti contrattuali nell’ambito della specializzazione relativa alle attività di sfruttamento devono essere obbligate a soddisfare le domande di fornitura delle controparti, salvo che l’accordo di ricerca e sviluppo preveda la distribuzione comune ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera m), punto i) o ii) o che le parti abbiano concordato la distribuzione esclusiva dei prodotti contrattuali ad opera della parte che fabbrica i prodotti contrattuali.
Storico versioni
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