Art. 1

Definizioni

In vigore dal 14 dic 2010
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) per «accordo di ricerca e sviluppo» s’intende qualsiasi accordo concluso da due o più parti relativamente allo svolgimento di: i) attività comuni di ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali, nonché attività di sfruttamento dei relativi risultati; ii) attività comuni di sfruttamento dei risultati ottenuti da attività di ricerca e sviluppo svolte in comune, relativamente a prodotti o tecnologie contrattuali, in base ad un accordo concluso anteriormente dalle stesse parti; iii) attività comuni di ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali, con esclusione dello sfruttamento comune dei risultati; iv) attività di ricerca e lo sviluppo a pagamento relative a prodotti o tecnologie contrattuali, nonché attività di sfruttamento comune dei relativi risultati; v) attività comuni di sfruttamento dei risultati ottenuti da attività di ricerca e sviluppo a pagamento svolte, in base ad un accordo concluso anteriormente dalle stesse parti, relativamente a prodotti o tecnologie contrattuali; o vi) attività di ricerca e lo sviluppo a pagamento relative a prodotti o tecnologie contrattuali, con esclusione dello sfruttamento comune dei risultati; b) per «accordo» s’intende qualsiasi accordo, decisione di associazioni di imprese o pratica concordata; c) per «ricerca e sviluppo» s’intende l’acquisizione di know-how relativo a prodotti, tecnologie o procedimenti e la realizzazione di analisi teoriche, di studi sistematici o di sperimentazioni, inclusi la produzione sperimentale, le verifiche tecniche di prodotti o procedimenti, la realizzazione degli impianti necessari e l’ottenimento dei relativi diritti di proprietà immateriale; d) per «prodotto» s’intende qualsiasi bene o servizio, inclusi sia i beni o servizi intermedi che i beni o servizi finali; e) per «tecnologia contrattuale» s’intende la tecnologia o il procedimento risultante dalle attività comuni di ricerca e sviluppo; f) per «prodotto contrattuale» s’intende il prodotto risultante dalle attività comuni di ricerca e sviluppo ovvero fabbricato o fornito grazie all’applicazione delle tecnologie contrattuali; g) per «sfruttamento dei risultati» s’intende la produzione o distribuzione dei prodotti contrattuali, l’applicazione delle tecnologie contrattuali, la cessione, o la concessione in licenza, di diritti di proprietà immateriale o la comunicazione del know-how necessario per la produzione o utilizzazione stessa; h) «per diritti di proprietà immateriale» si intendono i diritti di proprietà industriale, i diritti d’autore e i diritti connessi; i) per «know-how» si intende il patrimonio segreto, sostanziale ed individuato di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove; j) l’aggettivo «segreto», se riferito al know-how, indica che il know-how non è generalmente noto né facilmente accessibile; k) l’aggettivo «sostanziale», se riferito al know-how, indica che il know-how è significativo e utile per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o per l’applicazione delle tecnologie contrattuali; l) l’aggettivo «individuato», se riferito al know-how, indica che il know-how è descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificarne la rispondenza ai criteri di segretezza e di sostanzialità; m) l’aggettivo «comune», se riferito all’attività svolta nell’ambito di accordi di ricerca e sviluppo, indica che i lavori di ricerca e sviluppo sono: i) eseguiti da un gruppo, organismo o impresa comuni; ii) affidati per conto delle parti ad un terzo; o iii) ripartiti tra le parti nell’ambito della specializzazione relativa alle attività di ricerca e sviluppo o di sfruttamento; n) per «specializzazione relativa alle attività di ricerca e sviluppo» si intende la partecipazione di ciascuna delle parti alle attività di ricerca e sviluppo previste dall’accordo, basata sulla ripartizione dei lavori considerata più opportuna dalle parti stesse; essa non comprende le attività di ricerca e sviluppo a pagamento; o) per «specializzazione relativa alle attività di sfruttamento» si intende la ripartizione tra le parti di singoli compiti, quali la produzione o la distribuzione, o limitazioni reciproche riguardanti lo sfruttamento dei risultati, quali limitazioni relative a determinati territori, clienti o campi di utilizzo. Il termine include anche la produzione e distruzione dei prodotti contrattuali ad opera di una sola parte sulla base di licenza esclusiva concessa dalle controparti; p) per «attività di ricerca e sviluppo a pagamento» s’intende l’attività di ricerca e sviluppo svolta da una delle parti e finanziata dalla parte finanziatrice; q) per «parte finanziatrice» si intende la parte che finanzia le attività di ricerca e sviluppo a pagamento senza svolgere direttamente tali attività; r) per «impresa concorrente» si intende qualsiasi concorrente effettivo o potenziale; s) per «concorrente effettivo» si intende qualsiasi impresa che fornisca prodotti, tecnologie o procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili nel settore geografico rilevante con i prodotti o le tecnologie contrattuali; t) per «concorrente potenziale» s’intende qualsiasi impresa che, secondo quanto può presumersi in base a considerazioni realistiche e non a una semplice possibilità teorica, è disposta, in assenza dell’accordo di specializzazione e sul presupposto di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi, ad effettuare entro un termine non superiore a tre anni gli investimenti supplementari necessari o le altre spese di conversione necessarie al fine di penetrare sul mercato rilevante; u) per «settore merceologico rilevante» s’intende il mercato dei prodotti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i prodotti contrattuali; v) per «settore tecnologico rilevante» s’intende il mercato delle tecnologie o dei procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con le tecnologie contrattuali. 2.   Ai fini del presente regolamento i termini «impresa» e «parte» includono le imprese collegate. Per «imprese collegate» si intendono: a) le imprese nelle quali una parte dell’accordo di ricerca e sviluppo detiene, direttamente o indirettamente: i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; o iii) il diritto di gestire gli affari dell’impresa; b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo i diritti o poteri di cui alla lettera a); c) le imprese nei confronti delle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o poteri di cui alla lettera a); d) le imprese nelle quali una parte dell’accordo di ricerca e sviluppo, insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o poteri di cui alla lettera a); e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente: i) dalle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo o dalle imprese ad esse collegate di cui a lettere da a) a d); o ii) da una o più parti dell’accordo di ricerca e sviluppo, o da una o più delle loro imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d), e da una o più imprese terze.
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