Art. 1
Definizioni
In vigore dal 14 dic 2010
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
per «accordo di ricerca e sviluppo» s’intende qualsiasi accordo concluso da due o più parti relativamente allo svolgimento di:
i)
attività comuni di ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali, nonché attività di sfruttamento dei relativi risultati;
ii)
attività comuni di sfruttamento dei risultati ottenuti da attività di ricerca e sviluppo svolte in comune, relativamente a prodotti o tecnologie contrattuali, in base ad un accordo concluso anteriormente dalle stesse parti;
iii)
attività comuni di ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali, con esclusione dello sfruttamento comune dei risultati;
iv)
attività di ricerca e lo sviluppo a pagamento relative a prodotti o tecnologie contrattuali, nonché attività di sfruttamento comune dei relativi risultati;
v)
attività comuni di sfruttamento dei risultati ottenuti da attività di ricerca e sviluppo a pagamento svolte, in base ad un accordo concluso anteriormente dalle stesse parti, relativamente a prodotti o tecnologie contrattuali; o
vi)
attività di ricerca e lo sviluppo a pagamento relative a prodotti o tecnologie contrattuali, con esclusione dello sfruttamento comune dei risultati;
b)
per «accordo» s’intende qualsiasi accordo, decisione di associazioni di imprese o pratica concordata;
c)
per «ricerca e sviluppo» s’intende l’acquisizione di know-how relativo a prodotti, tecnologie o procedimenti e la realizzazione di analisi teoriche, di studi sistematici o di sperimentazioni, inclusi la produzione sperimentale, le verifiche tecniche di prodotti o procedimenti, la realizzazione degli impianti necessari e l’ottenimento dei relativi diritti di proprietà immateriale;
d)
per «prodotto» s’intende qualsiasi bene o servizio, inclusi sia i beni o servizi intermedi che i beni o servizi finali;
e)
per «tecnologia contrattuale» s’intende la tecnologia o il procedimento risultante dalle attività comuni di ricerca e sviluppo;
f)
per «prodotto contrattuale» s’intende il prodotto risultante dalle attività comuni di ricerca e sviluppo ovvero fabbricato o fornito grazie all’applicazione delle tecnologie contrattuali;
g)
per «sfruttamento dei risultati» s’intende la produzione o distribuzione dei prodotti contrattuali, l’applicazione delle tecnologie contrattuali, la cessione, o la concessione in licenza, di diritti di proprietà immateriale o la comunicazione del know-how necessario per la produzione o utilizzazione stessa;
h)
«per diritti di proprietà immateriale» si intendono i diritti di proprietà industriale, i diritti d’autore e i diritti connessi;
i)
per «know-how» si intende il patrimonio segreto, sostanziale ed individuato di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove;
j)
l’aggettivo «segreto», se riferito al know-how, indica che il know-how non è generalmente noto né facilmente accessibile;
k)
l’aggettivo «sostanziale», se riferito al know-how, indica che il know-how è significativo e utile per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o per l’applicazione delle tecnologie contrattuali;
l)
l’aggettivo «individuato», se riferito al know-how, indica che il know-how è descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificarne la rispondenza ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
m)
l’aggettivo «comune», se riferito all’attività svolta nell’ambito di accordi di ricerca e sviluppo, indica che i lavori di ricerca e sviluppo sono:
i)
eseguiti da un gruppo, organismo o impresa comuni;
ii)
affidati per conto delle parti ad un terzo; o
iii)
ripartiti tra le parti nell’ambito della specializzazione relativa alle attività di ricerca e sviluppo o di sfruttamento;
n)
per «specializzazione relativa alle attività di ricerca e sviluppo» si intende la partecipazione di ciascuna delle parti alle attività di ricerca e sviluppo previste dall’accordo, basata sulla ripartizione dei lavori considerata più opportuna dalle parti stesse; essa non comprende le attività di ricerca e sviluppo a pagamento;
o)
per «specializzazione relativa alle attività di sfruttamento» si intende la ripartizione tra le parti di singoli compiti, quali la produzione o la distribuzione, o limitazioni reciproche riguardanti lo sfruttamento dei risultati, quali limitazioni relative a determinati territori, clienti o campi di utilizzo. Il termine include anche la produzione e distruzione dei prodotti contrattuali ad opera di una sola parte sulla base di licenza esclusiva concessa dalle controparti;
p)
per «attività di ricerca e sviluppo a pagamento» s’intende l’attività di ricerca e sviluppo svolta da una delle parti e finanziata dalla parte finanziatrice;
q)
per «parte finanziatrice» si intende la parte che finanzia le attività di ricerca e sviluppo a pagamento senza svolgere direttamente tali attività;
r)
per «impresa concorrente» si intende qualsiasi concorrente effettivo o potenziale;
s)
per «concorrente effettivo» si intende qualsiasi impresa che fornisca prodotti, tecnologie o procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili nel settore geografico rilevante con i prodotti o le tecnologie contrattuali;
t)
per «concorrente potenziale» s’intende qualsiasi impresa che, secondo quanto può presumersi in base a considerazioni realistiche e non a una semplice possibilità teorica, è disposta, in assenza dell’accordo di specializzazione e sul presupposto di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi, ad effettuare entro un termine non superiore a tre anni gli investimenti supplementari necessari o le altre spese di conversione necessarie al fine di penetrare sul mercato rilevante;
u)
per «settore merceologico rilevante» s’intende il mercato dei prodotti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i prodotti contrattuali;
v)
per «settore tecnologico rilevante» s’intende il mercato delle tecnologie o dei procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con le tecnologie contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento i termini «impresa» e «parte» includono le imprese collegate.
Per «imprese collegate» si intendono:
a)
le imprese nelle quali una parte dell’accordo di ricerca e sviluppo detiene, direttamente o indirettamente:
i)
il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o
ii)
il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; o
iii)
il diritto di gestire gli affari dell’impresa;
b)
le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo i diritti o poteri di cui alla lettera a);
c)
le imprese nei confronti delle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o poteri di cui alla lettera a);
d)
le imprese nelle quali una parte dell’accordo di ricerca e sviluppo, insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o poteri di cui alla lettera a);
e)
le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:
i)
dalle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo o dalle imprese ad esse collegate di cui a lettere da a) a d); o
ii)
da una o più parti dell’accordo di ricerca e sviluppo, o da una o più delle loro imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d), e da una o più imprese terze.
Storico versioni
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