Art. 4
Quota massima di mercato e durata dell’esenzione
In vigore dal 14 dic 2010
Quota massima di mercato e durata dell’esenzione
1. Qualora le parti non siano imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’ si applica per l’intera durata dell’attività di ricerca e sviluppo. In caso di sfruttamento comune dei risultati, l’esenzione continua ad applicarsi per un periodo di sette anni a decorrere dalla data in cui i prodotti o le tecnologie contrattuali sono per la prima volta messi in commercio nel mercato interno.
2. Qualora due o più parti siano imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’ si applica per il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo soltanto se, al momento della conclusione dell’accordo di ricerca e sviluppo, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
se trattasi di accordo di ricerca e sviluppo ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), punto i), ii) o iii), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non deve superare il 25 % nel settore merceologico o tecnologico rilevante; oppure
b)
se trattasi di accordo di ricerca e sviluppo ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), punto iv), v) o vi), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalla parte finanziatrice e da tutte le parti con le quali questa ha concluso accordi di ricerca e sviluppo per i medesimi prodotti o per le medesimo tecnologie contrattuali non deve superare il 25 % nel settore merceologico o tecnologico rilevante.
3. Alla fine del periodo di cui al paragrafo 1, l’esenzione continua ad applicarsi finché la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 25 % nel settore merceologico o tecnologico rilevante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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