Art. 6
Restrizioni escluse
In vigore dal 14 dic 2010
Restrizioni escluse
L’esenzione di cui all’ non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi di ricerca e sviluppo:
a)
l’obbligo di non contestare, dopo il completamento dell’attività di ricerca e sviluppo, la validità dei diritti di proprietà immateriale detenuti dalle parti nel mercato interno e rilevanti per tale attività ovvero, dopo la scadenza dell’accordo di ricerca e sviluppo, la validità dei diritti di proprietà immateriale detenuti dalle parti nel mercato interno e intesi a tutelare i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo, fatta salva la facoltà di prevedere lo scioglimento dell’accordo di ricerca e sviluppo nel caso in cui una delle parti contesti la validità dei diritti di proprietà intellettuale immateriale stessi;
b)
l’obbligo di non concedere a terzi licenze per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o per l’applicazione delle tecnologie contrattuali a meno che l’accordo non preveda lo sfruttamento ad opera di almeno una delle parti dei risultati dell’attività comune di ricerca e sviluppo o dell’attività di ricerca e sviluppo a pagamento e che tale sfruttamento abbia luogo nel mercato interno nei confronti di terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:1217:oj#art-6