Art. 8

Segreto professionale

In vigore dal 24 nov 2010
Segreto professionale 1.   I membri del consiglio generale e il personale che lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con il CERS (compreso il pertinente personale delle banche centrali, del comitato tecnico consultivo, del comitato scientifico consultivo, delle AEV e delle competenti autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri) sono tenuti a non rivelare informazioni che sono coperte dal segreto d’ufficio anche dopo la cessazione delle loro funzioni. 2.   Le informazioni ricevute dai membri del CERS sono usate unicamente nel corso dell’esercizio delle loro funzioni e durante lo svolgimento dei compiti previsti all’, paragrafo 2. 3.   Fatti salvi l’ e i casi penalmente rilevanti, le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 1 durante lo svolgimento dei loro compiti non possono essere divulgate ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari. 4.   Il CERS concorda e mette in atto, insieme alle AEV, le procedure specifiche sulla riservatezza al fine di proteggere le informazioni relative ai singoli istituti finanziari o le informazioni che permetterebbero di individuarli.
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