Art. 16
Segnalazioni e raccomandazioni
In vigore dal 24 nov 2010
Segnalazioni e raccomandazioni
1. In caso di individuazione di rischi significativi per il conseguimento degli obiettivi di cui all’, paragrafo 1, il CERS effettua segnalazioni e, ove opportuno, formula raccomandazioni per l’adozione di misure correttive, comprese, ove opportuno, iniziative legislative.
2. Le segnalazioni e le raccomandazioni emesse e formulate dal CERS in conformità dell’, paragrafo 2, lettere c) e d), possono essere di natura sia generale che specifica e sono indirizzate, in particolare, all’intera Unione o a uno o più Stati membri, oppure a una o più AEV o a una o più autorità nazionali di vigilanza. In caso d’invio di segnalazioni o raccomandazioni a una o più autorità nazionali di vigilanza, lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati ne sono tenuti al corrente. Le raccomandazioni contengono un termine specifico per l’adozione dei provvedimenti richiesti. Le raccomandazioni possono essere altresì indirizzate alla Commissione in merito alla normativa pertinente dell’Unione.
3. Le segnalazioni e le raccomandazioni sono trasmesse contemporaneamente ai destinatari di cui al paragrafo 2 e, secondo rigorose norme di riservatezza, al Consiglio e alla Commissione e, quando sono indirizzate a una o più autorità nazionali di vigilanza, alle AEV.
4. Al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi all’interno dell’economia dell’Unione e di classificare tali rischi in ordine di priorità, il CERS elabora, in stretta collaborazione con le altre parti del SEVIF, un sistema basato su un codice cromatico corrispondente a situazioni con diversi livelli di rischio.
Una volta definiti i criteri di classificazione, le segnalazioni e raccomandazioni del CERS indicano, in modo puntuale e ove opportuno, quale sia la categoria di rischio.
Storico versioni
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