Art. 6

Consiglio generale

In vigore dal 24 nov 2010
Consiglio generale 1.   I membri del consiglio generale aventi diritto di voto sono: a) il presidente e il vicepresidente della BCE; b) i governatori delle banche centrali nazionali; c) un membro della Commissione; d) il presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea); e) il presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali); f) il presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari); g) il presidente e i due vicepresidenti del comitato scientifico consultivo; h) il presidente del comitato tecnico consultivo. 2.   I membri del consiglio generale privi di diritto di voto sono: a) un rappresentante di alto livello delle competenti autorità nazionali di vigilanza per Stato membro, conformemente al paragrafo 3; b) il presidente del comitato economico e finanziario (CEF). 3.   Per quanto riguarda la rappresentanza delle autorità nazionali di vigilanza di cui al paragrafo 2, lettera a), i rispettivi rappresentanti di alto livello partecipano a turno a seconda della questione discussa, a meno che le autorità nazionali di vigilanza di un particolare Stato membro non abbiano concordato un rappresentante comune. 4.   Il consiglio generale adotta il regolamento interno del CERS.
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