Art. 7

Imparzialità

In vigore dal 24 nov 2010
Imparzialità 1.   Nel partecipare alle attività del consiglio generale e del comitato direttivo o nello svolgere qualsiasi altra attività connessa al CERS, i membri del CERS eseguono i loro compiti in tutta imparzialità e soltanto nell’interesse dell’Unione in generale. Essi non chiedono né accettano istruzioni da Stati membri, istituzioni dell’Unione o altri soggetti pubblici o privati. 2.   I membri del consiglio generale (con o senza diritto di voto) non possono svolgere funzioni nel settore finanziario. 3.   Né gli Stati membri, né le istituzioni dell’Unione europea né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del CERS nell’esecuzione dei compiti previsti all’, paragrafo 2.
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