Art. 7
Imparzialità
In vigore dal 24 nov 2010
Imparzialità
1. Nel partecipare alle attività del consiglio generale e del comitato direttivo o nello svolgere qualsiasi altra attività connessa al CERS, i membri del CERS eseguono i loro compiti in tutta imparzialità e soltanto nell’interesse dell’Unione in generale. Essi non chiedono né accettano istruzioni da Stati membri, istituzioni dell’Unione o altri soggetti pubblici o privati.
2. I membri del consiglio generale (con o senza diritto di voto) non possono svolgere funzioni nel settore finanziario.
3. Né gli Stati membri, né le istituzioni dell’Unione europea né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del CERS nell’esecuzione dei compiti previsti all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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