Art. 3

Finalità, obiettivi e compiti

In vigore dal 24 nov 2010
Finalità, obiettivi e compiti 1.   Il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno all’Unione al fine di contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell’Unione che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto degli andamenti macroeconomici, in modo da evitare periodi di turbolenze finanziarie diffuse. Esso contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno garantendo in tal modo che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica. 2.   Ai fini del paragrafo 1, il CERS è incaricato di: a) definire e/o raccogliere nonché analizzare tutte le informazioni rilevanti e necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1; b) identificare e classificare i rischi sistemici in base ad un ordine di priorità; c) emettere segnalazioni qualora i rischi sistemici siano considerati significativi e, ove opportuno, rendere pubbliche tali segnalazioni; d) emettere raccomandazioni per l’adozione di misure correttive in risposta ai rischi identificati e, ove opportuno, rendere pubbliche tali raccomandazioni; e) quando il CERS ritiene che possa verificarsi una situazione d’emergenza ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, emettere una segnalazione confidenziale destinata al Consiglio e fornire al Consiglio un’analisi della situazione, al fine di consentire a quest’ultimo di valutare la necessità di adottare una decisione destinata alle AEV che constati l’esistenza di una situazione di emergenza; f) sorvegliare che sia dato il dovuto seguito a segnalazioni e raccomandazioni; g) collaborare strettamente con tutte le altre parti del SEVIF; ove opportuno, fornire alle AEV le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti; e, in particolare, in collaborazione con le AEV, sviluppare un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi («quadro operativo dei rischi») al fine di individuare e misurare il rischio sistemico; h) partecipare, ove opportuno, al comitato congiunto; i) coordinare le sue azioni con quelle delle organizzazioni finanziarie internazionali, in particolare con l’FMI e con l’FSB, nonché con gli organismi competenti dei paesi terzi in merito alle questioni di vigilanza macroprudenziale; j) svolgere altri compiti connessi come specificato nella legislazione dell’Unione.
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Finalità, obiettivi e compiti (Art. 3 Regolamento (UE) 2010/1092) — Testo vigente | Portale Normativo