Art. 9

Riunioni del consiglio generale

In vigore dal 24 nov 2010
Riunioni del consiglio generale 1.   Almeno quattro volte l’anno il consiglio generale si riunisce in seduta plenaria su convocazione del presidente del CERS. Possono essere convocate sedute straordinarie su iniziativa del presidente del CERS o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio generale aventi diritto di voto. 2.   Ogni membro presenzia personalmente alle sedute del consiglio generale e non si fa rappresentare. 3.   In deroga al paragrafo 2, un membro che non possa partecipare alle sedute per un periodo di almeno tre mesi può nominare un supplente. Detto membro può altresì essere sostituito da una persona designata formalmente in conformità con le norme vigenti in seno all’istituto interessato in materia di sostituzione temporanea dei rappresentanti. 4.   Ove opportuno, possono essere invitati ad assistere alle riunioni del consiglio generale i rappresentanti di alto livello di organizzazioni finanziarie internazionali che svolgono attività direttamente collegate ai compiti del CERS previsti all’, paragrafo 2. 5.   La partecipazione ai lavori del CERS può essere aperta ai rappresentanti di alto livello delle pertinenti autorità dei paesi terzi, segnatamente dei paesi del SEE, e strettamente limitata a questioni di particolare rilevanza per tali paesi. Possono essere adottate modalità che precisano in particolare la natura, l’ambito di applicazione e gli aspetti procedurali della partecipazione dei paesi terzi ai lavori del CERS. Tali modalità possono disporre la rappresentanza, su base ad hoc, in veste d’osservatore presso il consiglio generale e dovrebbero soltanto riguardare questioni rilevanti per tali paesi, escluso qualsiasi caso in cui possa essere discussa la situazione dei singoli istituti finanziari o degli Stati membri. 6.   Le riunioni hanno carattere di riservatezza.
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