Art. 11

Comitato direttivo

In vigore dal 24 nov 2010
Comitato direttivo 1.   Il comitato direttivo è composto: a) dal presidente e dal primo vicepresidente del CERS; b) dal vicepresidente della BCE; c) da altri quattro membri del consiglio generale che sono altresì membri del consiglio generale della BCE, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza equilibrata tra gli Stati membri in generale e tra quelli la cui moneta è l’euro e quelli la cui moneta non è l’euro. Questi sono eletti per un periodo di tre anni da e tra i membri del consiglio generale che sono altresì membri del consiglio generale della BCE; d) da un membro della Commissione; e) dal presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea); f) dal presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali); g) dal presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari); h) dal presidente del CEF; i) dal presidente del comitato scientifico consultivo, e j) dal presidente del comitato tecnico consultivo. In caso di vacanza di seggio di un membro eletto del comitato direttivo il consiglio generale procede all’elezione di un nuovo membro. 2.   Il comitato direttivo si riunisce in seduta su convocazione del presidente del CERS almeno trimestralmente, prima di ogni seduta del consiglio generale. Il presidente del CERS può anche convocare riunioni ad hoc.
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Comitato direttivo (Art. 11 Regolamento (UE) 2010/1092) — Testo vigente | Portale Normativo