Art. 12
Comitato scientifico consultivo
In vigore dal 24 nov 2010
Comitato scientifico consultivo
1. Il comitato scientifico consultivo è composto dal presidente del comitato tecnico consultivo e da quindici esperti che rappresentano un ampio ventaglio di competenze e di esperienze, proposti dal comitato direttivo e approvati dal consiglio generale per un mandato rinnovabile di quattro anni. I candidati non sono membri delle AEV e sono selezionati in base alla loro competenza generale e in funzione del loro diverso percorso professionale nel mondo accademico o in altri settori, in particolare nelle piccole e medie imprese o nelle organizzazioni sindacali, o in quanto fornitori o consumatori di servizi finanziari.
2. Il presidente e i due vicepresidenti del comitato scientifico consultivo sono nominati dal consiglio generale su proposta del presidente del CERS e hanno ciascuno un alto livello di pertinenti competenze e conoscenze, in virtù ad esempio di esperienze in ambito accademico nei settori bancario, dei mercati e valori mobiliari e delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. La presidenza del comitato scientifico consultivo dovrebbe ruotare fra queste tre persone.
3. Il comitato scientifico consultivo fornisce opinioni e assistenza al CERS in conformità dell’, paragrafo 5, su richiesta del presidente del CERS.
4. Il segretariato del CERS fornisce sostegno ai lavori del comitato scientifico consultivo e il capo del segretariato partecipa alle sue riunioni.
5. Ove opportuno, il comitato scientifico consultivo organizza tempestivamente consultazioni con le parti interessate, quali gli operatori di mercato, le associazioni di consumatori e gli esperti accademici, in modo aperto e trasparente, tenendo in considerazione le esigenze di riservatezza.
6. Il comitato scientifico consultivo è dotato di tutti i mezzi necessari per eseguire con successo i propri compiti.
Storico versioni
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