Art. 13

Comitato tecnico consultivo

In vigore dal 24 nov 2010
Comitato tecnico consultivo 1.   Il comitato tecnico consultivo è composto da: a) un rappresentante di ogni banca centrale nazionale e un rappresentante della BCE; b) un rappresentante di alto livello delle competenti autorità nazionali di vigilanza per Stato membro, in conformità del secondo comma; c) un rappresentante dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea); d) un rappresentante dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali); e) un rappresentante dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari); f) due rappresentanti della Commissione; g) un rappresentante del CEF; e h) un rappresentante del comitato scientifico consultivo. Le autorità di vigilanza di ogni Stato membro scelgono un rappresentante presso il comitato tecnico consultivo. Per quanto riguarda la rappresentanza delle autorità nazionali di vigilanza di cui al primo comma, lettera b), i rispettivi rappresentanti partecipano a turno in funzione delle questioni discusse, a meno che le autorità nazionali di vigilanza di un particolare Stato membro non abbiano concordato un rappresentante comune. 2.   Il presidente del comitato tecnico consultivo è nominato dal consiglio generale su proposta del presidente del CERS. 3.   Il comitato tecnico consultivo fornisce opinioni e assistenza al CERS in conformità dell’, paragrafo 5, su richiesta del presidente del CERS. 4.   Il segretariato del CERS fornisce sostegno ai lavori del comitato tecnico consultivo e il capo del segretariato partecipa alle sue riunioni. 5.   Il comitato tecnico consultivo è dotato di tutti i mezzi necessari per eseguire con successo i propri compiti.
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