Art. 4
Struttura
In vigore dal 24 nov 2010
Struttura
1. Il CERS è composto da un consiglio generale, un comitato direttivo, un segretariato, un comitato scientifico consultivo e un comitato tecnico consultivo.
2. Il consiglio generale adotta le decisioni necessarie a garantire l’assolvimento dei compiti affidati al CERS in conformità dell’, paragrafo 2.
3. Il comitato direttivo assiste il CERS nel processo decisionale preparando le riunioni del consiglio generale, esaminando i documenti da discutere e sorvegliando l’andamento dei lavori in corso in seno al CERS.
4. Il segretariato è responsabile della gestione corrente del CERS. In conformità del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio (17), il segretariato, sotto la direzione del presidente e del comitato direttivo, fornisce al CERS assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica di elevata qualità. Esso ricorre altresì alla consulenza tecnica delle AEV, delle banche centrali nazionali e delle autorità nazionali di vigilanza.
5. Il comitato scientifico consultivo e il comitato tecnico consultivo di cui agli forniscono consulenza e assistenza al CERS su questioni rilevanti per l’attività di quest’ultimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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