Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 nov 2010
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«istituto finanziario» qualsiasi impresa che rientra nell’ambito di applicazione della normativa di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, o altra impresa o entità nell’Unione la cui attività principale sia di natura simile;
b)
«sistema finanziario» tutti gli istituti finanziari, i mercati, i prodotti e le infrastrutture di mercato;
c)
«rischio sistemico» un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e l’economia reale. Tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari sono potenzialmente importanti in certa misura per il sistema.
Storico versioni
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