Art. 1
Istituzione
In vigore dal 24 nov 2010
Istituzione
1. È istituito un Comitato europeo per il rischio sistemico (il «CERS»), con sede a Francoforte sul Meno.
2. Il CERS forma parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (il «SEVIF»), la cui funzione è quella di assicurare la vigilanza del sistema finanziario dell’Unione.
3. Fanno parte del SEVIF:
a)
il CERS;
b)
l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
c)
l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per le assicurazioni e le pensioni aziendali e professionali), istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
d)
l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea dei mercati e valori mobiliari), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
e)
il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (il «comitato congiunto»), previsto dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
f)
le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
4. Secondo il principio di leale cooperazione ai sensi dell’, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, le parti aderenti al SEVIF sono tenute a collaborare con fiducia e pieno rispetto reciproco, in particolare per assicurare che tra esse vi siano flussi di informazioni adeguate ed affidabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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