Art. 5
Presidenza e vicepresidenza del CERS
In vigore dal 24 nov 2010
Presidenza e vicepresidenza del CERS
1. Il CERS è presieduto dal presidente della BCE per un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Per i mandati successivi, il presidente del CERS è designato secondo le modalità determinate in base al riesame di cui all’.
2. Il primo vicepresidente è eletto da e tra i membri del consiglio generale della BCE per un mandato di cinque anni, tenendo conto della necessità di una rappresentanza equilibrata degli Stati membri in generale e tra quelli la cui moneta è l’euro e quelli la cui moneta non è l’euro. Il suo mandato è rinnovabile una volta.
3. Il secondo vicepresidente è il presidente del comitato congiunto designato conformemente all’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Il presidente e i vicepresidenti illustrano al Parlamento europeo, durante un’audizione pubblica, come intendono assolvere ai propri compiti ai sensi del presente regolamento.
5. Il presidente presiede le riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo.
6. Qualora il presidente non possa partecipare ad una riunione, i vicepresidenti, in ordine gerarchico, assicurano la presidenza delle riunioni del consiglio generale e/o del comitato direttivo.
7. Qualora il mandato del membro del consiglio generale della BCE eletto primo vicepresidente termini prima della fine dei cinque anni o se, per qualsiasi motivo, il primo vicepresidente non è più in grado di assolvere ai suoi compiti, si procede all’elezione di un nuovo primo vicepresidente in conformità del paragrafo 2.
8. Il presidente rappresenta il CERS all’esterno.
Storico versioni
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