Art. 17
Seguito dato alle raccomandazioni del CERS
In vigore dal 24 nov 2010
Seguito dato alle raccomandazioni del CERS
1. Qualora una raccomandazione di cui all’, paragrafo 2, lettera d), sia indirizzata alla Commissione, a uno o più Stati membri, a una o più AEV o a una o più autorità nazionali di vigilanza, i destinatari comunicano al CERS e al Consiglio i provvedimenti adottati per dar seguito alla raccomandazione e forniscono adeguate giustificazioni in caso di inazione. Ove opportuno, il CERS, in base a rigorose norme di riservatezza, informa senza indugio le AEV delle risposte ricevute.
2. Qualora sia del parere che le sue raccomandazioni non sono state seguite o che i destinatari non hanno fornito adeguate spiegazioni circa la loro inazione, il CERS, in base a rigorose norme di riservatezza, ne informa i destinatari, il Consiglio e, ove opportuno, l’autorità europea di vigilanza interessata.
3. Qualora il CERS abbia adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2 su una raccomandazione che sia stata resa pubblica in base alla procedura di cui all’, paragrafo 1, il Parlamento europeo può invitare il presidente del CERS a presentare tale decisione e i destinatari possono chiedere di partecipare a uno scambio di opinioni.
Storico versioni
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