Art. 18
Segnalazioni e raccomandazioni pubbliche
In vigore dal 24 nov 2010
Segnalazioni e raccomandazioni pubbliche
1. Il consiglio generale, dopo aver informato il Consiglio con sufficiente anticipo onde consentirgli di reagire, decide di volta in volta se rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione. In deroga all’, paragrafo 3, si applica sempre il quorum di due terzi per le decisioni adottate dal consiglio generale ai sensi del presente paragrafo.
2. Laddove decida di rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione, il consiglio generale ne informa in anticipo i destinatari.
3. I destinatari delle segnalazioni e raccomandazioni pubblicate dal CERS hanno inoltre il diritto di rendere pubbliche le loro opinioni e motivazioni in risposta ad esse.
4. Qualora il consiglio generale decida di non rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione, i destinatari e, ove opportuno, il Consiglio e le AEV prendono tutte le misure necessarie a preservarne il carattere di riservatezza.
Storico versioni
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