Art. 19

Obbligo di rendicontazione e di presentare relazioni

In vigore dal 24 nov 2010
Obbligo di rendicontazione e di presentare relazioni 1.   Almeno una volta l’anno e più frequentemente in caso di turbolenze finanziarie diffuse, il presidente del CERS è invitato ad un’audizione annuale dinanzi al Parlamento europeo in occasione della pubblicazione della relazione annuale del CERS al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale audizione è condotta separatamente dal dialogo monetario tra il Parlamento europeo e il presidente della BCE. 2.   La relazione annuale di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni che il consiglio generale decide di rendere pubbliche conformemente all’. Le relazioni annuali sono rese pubbliche. 3.   Su invito del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, il CERS esamina altresì questioni specifiche. 4.   Il Parlamento europeo può chiedere al presidente del CERS di partecipare a un’audizione delle commissioni competenti del Parlamento europeo. 5.   Il presidente del CERS procede almeno due volte all’anno, o più spesso se lo ritiene opportuno, a discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo sulle attività del CERS in corso. Il Parlamento europeo e il CERS concludono un accordo sulle modalità specifiche relative all’organizzazione di tali riunioni al fine di garantire una totale riservatezza conformemente all’. Il CERS trasmette copia di tale accordo al Consiglio.
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Obbligo di rendicontazione e di presentare relazioni (Art. 19 Regolamento (UE) 2010/1092) — Testo vigente | Portale Normativo