Art. 15

Raccolta e scambio di informazioni

In vigore dal 24 nov 2010
Raccolta e scambio di informazioni 1.   Il CERS fornisce alle AEV le informazioni sui rischi necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. 2.   Le AEV, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la Commissione, le autorità nazionali di vigilanza e le autorità statistiche nazionali collaborano strettamente con il CERS e, in conformità con la legislazione dell’Unione, gli forniscono tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. 3.   Fatto salvo l’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, e del regolamento (UE) n. 1095/2010, il CERS può chiedere informazioni alle AEV, di regola in forma sommaria o aggregata tale per cui non si possano individuare i singoli istituti finanziari. 4.   Prima di richiedere le informazioni conformemente al presente articolo, il CERS si avvale innanzi tutto delle statistiche esistenti prodotte, divulgate ed elaborate dal sistema statistico europeo e dal SEBC. 5.   Nel caso in cui le informazioni richieste non siano disponibili o non siano messe a disposizione a tempo debito, il CERS può richiederle al SEBC, alle autorità nazionali di vigilanza o alle autorità statistiche nazionali. Qualora tali informazioni rimangano non disponibili, il CERS può richiederle allo Stato membro interessato, fatte salve le prerogative conferite rispettivamente al Consiglio, alla Commissione (Eurostat), alla BCE, all’Eurosistema e al SEBC in materia di statistiche e di rilevazione dei dati. 6.   Se il CERS chiede informazioni che non sono in forma sommaria o aggregata, la richiesta motivata indica perché i dati sui rispettivi singoli istituti finanziari siano ritenuti di importanza sistemica e necessari, alla luce della congiuntura di mercato. 7.   Prima di ciascuna richiesta di informazioni che non siano in forma sommaria o aggregata, il CERS procede a debite consultazioni con la competente autorità europea di vigilanza affinché sia accertato che la richiesta è giustificata e adeguata. Se l’autorità europea di vigilanza competente non reputa la richiesta giustificata né adeguata, la rinvia prontamente al CERS chiedendo ulteriori giustificazioni. Una volta che il CERS ha inviato queste ulteriori giustificazioni all’autorità europea di vigilanza competente, i destinatari della richiesta trasmettono le informazioni in questione al CERS, purché essi abbiano accesso legale a tali informazioni.
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