Art. 50

Cooperazione con l'UNHCR

In vigore dal 19 mag 2010
Cooperazione con l'UNHCR L'Ufficio di sostegno coopera con l'UNHCR nei settori disciplinati dal presente regolamento, nel quadro di accordi operativi conclusi con tale organizzazione. Per l'Ufficio di sostegno, il consiglio di amministrazione decide gli accordi operativi, incluse le implicazioni finanziarie. Il consiglio di amministrazione può inoltre decidere che l'Ufficio di sostegno può mettere a disposizioni risorse finanziarie per coprire spese dell'UNHCR per attività non previste negli accordi operativi. Tali risorse rientrano nell'ambito delle relazioni privilegiate di cooperazione fra l'Ufficio di sostegno e l'UNHCR, quali definite al presente articolo così come all', paragrafo 5, all', all', paragrafo 1, all', paragrafo 4, e all', paragrafo 2. Conformemente all'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario nonché delle sue modalità di esecuzione.
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