Art. 52
Cooperazione con Frontex, FRA, altri organismi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali
In vigore dal 19 mag 2010
Cooperazione con Frontex, FRA, altri organismi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali
L'Ufficio di sostegno coopera con gli organismi dell'Unione che svolgono attività legate al suo settore di competenza, in particolare con Frontex e con FRA, così come con organizzazioni internazionali nei settori disciplinati dal presente regolamento, nell'ambito di accordi operativi conclusi con tali organismi conformemente alle disposizioni del TFUE e alle disposizioni relative alla competenza di tali organismi.
La cooperazione consente di creare sinergie fra i diversi organismi interessati e di evitare duplicazioni nei lavori svolti nell'ambito dei loro mandati.
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