Art. 53
Accordo di sede e condizioni operative
In vigore dal 19 mag 2010
Accordo di sede e condizioni operative
Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Ufficio di sostegno nello Stato membro ospitante e alle strutture che questo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale dell'Ufficio di sostegno e ai familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del consiglio d'amministrazione, fra l'Ufficio di sostegno e lo Stato membro ospitante. Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Ufficio di sostegno, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.
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